La mancata iscrizione alla Gestione Separata INPS non pregiudica liquidazione delle indennità.
In passato, per ottenere le indennità ISCRO – Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa e DIS-COLL – indennità mensile di disoccupazione, risultava obbligatorio essere formalmente iscritti alla Gestione separata INPS, oltre ad aver versato i contributi.
Si ricorda che l’ISCRO è un’indennità rivolta ai soggetti che esercitano per professione abituale l’attività di lavoro autonomo, destinatari della misura sono i liberi professionisti in possesso della regolarità contributiva e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.
La DIS-COLL, invece, è la prestazione di disoccupazione rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, tenuti all’iscrizione esclusiva alla Gestione separata.
Fino a oggi, tuttavia, si verificava una situazione paradossale. Molti lavoratori, pur pagando regolarmente i contributi, non completavano la procedura di iscrizione alla Gestione Separata e si vedevano di conseguenza respingere la propria domanda.
A fare chiarezza è intervenuto l’INPS attraverso la pubblicazione del messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, affermando che la mancata iscrizione alla Gestione Separata da parte del lavoratore non pregiudica la loro liquidazione nel caso in cui sia stato assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima. (Messaggio numero 1129 del 31-03-2026 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS).
Tuttavia, sebbene l’ostacolo dell’iscrizione formale alla Gestione Separata non sia più condizione obbligatoria, permane l’obbligo di rispettare tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per poter beneficiare delle indennità.
“Con questo chiarimento l’INPS amplia significativamente la platea dei beneficiari dell’ISCRO, superando un intralcio burocratico che finora ha impedito l’accesso all’ammortizzatore sociale a molti professionisti. Mi riferisco a chi, pur essendo in regola con i versamenti contributivi, non aveva ancora provveduto alla formale iscrizione alla Gestione Separata. Consideriamo estremamente positivo che l’Istituto abbia rimosso un vincolo puramente tecnico che, per troppo tempo, ha causato il respingimento di istanze presentate da chi ne aveva pieno diritto. Una risposta alle nostre richieste avanzate anche nel corso dell’audizione sul DDL C. 2261 di iniziativa del CNEL – Disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare – attualmente all’esame della Commissione Lavoro della Camera( Per il testo presentato clicca qui Audizione-10.12.2025-.pdf). Un provvedimento nato all’interno della Consulta del lavoro autonomo e professioni del CNEL, di cui facciamo parte come Confcommercio professioni” dichiara la presidente di Confcommercio Professioni Anna Rita Fioroni .
Per un approfondimento consulta il nostro articolo al seguente link: Ancora dubbi per la Formazione collegata all’ISCRO – Professioni Confcommercio
E per consultare i requisiti necessari per accedere all’ISCRO clicca qui: Portale Inps – Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)
E per consultare i requisiti necessari per accedere alla DIS-COLL clicca qui: Portale Inps – DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione