La posizione di Confcommercio Professioni
La Legge di Bilancio 2026, nel suo impianto complessivo, non introduce particolari misure specifiche di sostegno o valorizzazione per il lavoro professionale. Al contrario, una delle disposizioni contenute nella manovra ha suscitato forte preoccupazione tra i professionisti che operano con la Pubblica amministrazione, incidendo direttamente sulle modalità di pagamento dei compensi.
Il riferimento è all’articolo 129, comma 10, che introduce una condizione di regolarità fiscale e contributiva quale presupposto per il pagamento dei compensi ai liberi professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Nella formulazione iniziale, la disposizione prevedeva che fosse il professionista a dover attestare la propria regolarità fiscale e contributiva al momento della presentazione della fattura.
In particolare, la norma faceva riferimento a una nozione di regolarità fiscale priva di una definizione puntuale. Questo avrebbe potuto determinare, nella pratica, un blocco generalizzato dei pagamenti, anche in presenza di irregolarità minime o meramente formali. Il rischio concreto era quello di paralizzare i compensi dei professionisti che lavorano con la Pubblica amministrazione, esponendoli a gravi problemi di liquidità.
Secondo il testo originario, i professionisti che non fossero stati in grado di fornire una prova chiara e immediata della propria regolarità non avrebbero ricevuto il pagamento delle prestazioni rese. Una vera e propria prova diabolica, che non teneva conto della complessità del sistema fiscale e dei tempi di allineamento delle posizioni tributarie.
Per queste ragioni Confcommercio Professioni ha chiesto sin da subito la soppressione del comma 10 dell’articolo 129 della legge di Bilancio.
Va peraltro ricordato che l’ordinamento già prevede uno strumento di tutela dell’Erario. L’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce infatti il blocco dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni per importi superiori a 5.000 euro in presenza di somme iscritte a ruolo a carico del beneficiario.
Nel corso dell’iter parlamentare, anche alla luce delle criticità emerse e del dibattito sviluppatosi, è stato approvato un emendamento che modifica la formulazione originaria della norma.
Pur continuando a ritenere preferibile lo stralcio del comma 10, l’emendamento approvato, a prima firma Calandrini, riguardante il blocco dei compensi da pagare ai professionisti che hanno reso prestazioni professionali nei confronti della PA consente di superare alcune delle criticità dovute alla prima formulazione della norma contenuta nel disegno di legge di cui alla Manovra economica 2026.
In primo luogo, non sarà il professionista a dover fornire la prova della propria regolarità fiscale (di non avere debiti con il Fisco). Saranno le amministrazioni pubbliche ad effettuare la verifica degli eventuali inadempimenti del professionista. La nuova disposizione troverà applicazione con decorrenza dalle prestazioni professionali rese dal 15 giugno 2025.
In secondo luogo, si fa riferimento ad un dato oggettivo, cioè l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento. In mancanza della notifica di cartelle di pagamento la norma non troverà applicazione. E’ dunque necessario che le somme eventualmente dovute all’erario siano iscritte a ruolo.
La modifica normativa determina, di fatto, la previsione di un “doppio binario” della verifica a seconda della somma da corrispondere al professionista. Per le somme di importo superiore a 5.000 euro da erogare al professionista scatterà il blocco totale qualora le cartelle notificate e scadute siano di importo superiore a tale cifra. Sotto questo profilo la disposizione già in vigore (art. 48 – bis del D.P.R. n. 602/1973) non cambia.
Invece, il meccanismo è parzialmente diverso (è questa la vera novità) qualora le somme da erogare al professionista siano di importo pari o inferiore a cinquemila euro. In tale ipotesi, in presenza di cartelle di pagamento notificate e scadute per qualsiasi importo, le Pubbliche amministrazioni, dopo aver effettuato le verifiche previste dalla nuova norma, effettuano il pagamento all’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica e, in favore al professionista, nei limiti delle somme eccedenti il debito. Ad esempio, se il compenso del professionista è pari a 4.000 euro e l’importo di cui alle cartelle scadute è pari a 500 euro, la PA pagherà a Agenzia entrate Riscossione 500 euro e al professionista 3.500 euro.
“L’emendamento approvato rappresenta un miglioramento rispetto alla proposta contenuta nella Legge di bilancio perché introduce criteri oggettivi e supera l’onere, irragionevole, della prova della regolarità fiscale in capo ai professionisti: ora se non altro si fa riferimento ad un impianto già esistente che semplifica la verifica della fedeltà fiscale. Abbiamo difeso la libertà dei professionisti ed il diritto ad essere pagati per le prestazioni effettuate. Non è stato mai messo in discussione il dovere di adempiere gli obblighi fiscali in capo ai contribuenti professionisti, ma la strada che era stata individuata in origine dal Governo avrebbe creato troppe Incertezze. E’ anche vero che la modifica apportata dall’emendamento approvato che prevede un blocco sotto i 5000 euro di compensi in caso di cartelle scadute per qualsiasi importo e’ un’innovazione che riguarderà solo i professionisti e potrebbe creare difficoltà a chi ha redditi più bassi. Ci auguriamo in tal caso si trovino adeguati contemperamenti. Certo, ci aspettavamo misure diverse da questa Legge di Bilancio, che incentivassero il lavoro autonomo professionale e invece, questa è stata la risposta”. dichiara la Presidente di Confcommercio Professioni, Anna Rita Fioroni.