Norma su blocco pagamenti della PA: Confcommercio Professioni chiede l’abrogazione

Presidente Anna Rita Fioroni: “Presenta almeno quattro profili di illegittimità”

Illegittimità costituzionali, violazione della neutralità dell’Iva, nessun diritto alla difesa, applicazione della norma solo ai professionisti: ecco le numerose criticità della modifica all’art.48 approvata nella Legge di Bilancio.  

Non si placa la rabbia di Confcommercio Professioni per la norma contenuta nella Legge di bilancio che blocca i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione per gli esercenti di arti e professioni laddove non siano in regola col fisco anche per importi irrisori. La Federazione presieduta da Anna Rita Fioroni – che rappresenta oggi circa 30.000 professionisti di vario genere – chiede con decisione l’abrogazione della norma, la cui è applicazione è alle porte (15 giugno). “È possibile individuare almeno quattro profili di illegittimità – afferma Anna Rita Fioroni – che inducono a richiedere senza esitazione l’abrogazione della nuova disposizione, peraltro applicabile esclusivamente nei confronti degli esercenti arti e professioni. Certamente, visto che il 15 giugno sta per arrivare, intanto è necessario un rinvio”.

Ricordiamo che il nuovo comma dell’art. 48 – bis del D.P.R. n. 602/1973 prevede che la PA, una volta accertata l’esistenza di carichi pendenti, in caso di pagamenti ai professionisti sotto l’importo di 5000 euro, deve destinare le somme dovute al professionista, direttamente all’Agenzia delle Entrate per l’estinzione del debito iscritto a ruolo, nei limiti della capienza del credito professionale. Solo l’eventuale importo residuo, eccedente rispetto al debito iscritto a ruolo, viene corrisposto al professionista. 
Ecco quali sono – secondo Confcommercio Professioni – le principali criticità della norma.

Profili di illegittimità costituzionale.  La nuova disposizione si pone in contrasto con i principi dettati dall’articolo 3 della Carta Costituzionale. Infatti, la rimozione del limite dei pagamenti minimi (importi inferiori a 5.000 euro), unita all’automatismo del blocco per qualsiasi debito, può essere considerata sproporzionata. La novella si pone, inoltre, in contrasto con il principio del diritto al compenso e dignità del lavoro. Infatti, il blocco totale dei compensi professionali di modesta entità può intaccare la capacità del professionista di percepire il reddito necessario per il proprio sostentamento. 

Disparità tra professionisti e imprese. La norma, così come modificata, è lesiva anche del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. La norma crea, infatti, un’ingiustificata disparità di trattamento tra i professionisti che lavorano con la PA e quelli che lavorano con clientela privata, ma non si giustifica neppure il trattamento differenziato rispetto agli esercenti attività di impresa, nei confronti dei quali il nuovo comma 1 – ter non trova applicazione. Le imprese sono soggette solo alla sospensione del pagamento con la notifica del pignoramento qualora i compensi da pagare siano almeno pari a 5.000 euro e qualora le imposte iscritte a ruolo siano almeno di pari importo. Diversamente solo per i professionisti il blocco trova applicazione per qualsiasi importo, anche di ammontare minimo, con il descritto meccanismo di compensazione che non consente di mettere in atto comportamenti idonei per esercitare il diritto alla difesa. A livello europeo, peraltro, le figure dei professionisti e degli esercenti attività di impresa sono sostanzialmente equiparate.

La violazione del principio di neutralità dell’Iva. La norma è in evidente contrasto con il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto. Il principio di neutralità dell’IVA, pilastro della Direttiva 2006/112/CE, impone che il tributo non debba rappresentare un costo per i soggetti passivi e nello specifico per gli esercenti arti e professioni. L’introduzione di un meccanismo che impedisca al professionista di incassare il dovuto, e quindi anche l’imposta sul valore aggiunto, “trasforma” l’imposta addebitata in un “costo secco” per il professionista. Deve, pertanto, escludersi che il “blocco” del pagamento interessi l’Iva addebitata in via di rivalsa nella fattura emessa dal professionista, altrimenti l’Iva diventa un costo secco per il professionista. Tale circostanza potrebbe determinare l’apertura di un procedimento di infrazione della UE nei confronti dell’Italia.

I concessionari che riscuotono senza l’emissione di cartelle di pagamento. Se la riscossione dovuta al mancato pagamento di tributi locali è affidata a “Concessionari minori” il cui mezzo di riscossione consiste nell’ingiunzione, la norma non troverà applicazione. Anche in tale ipotesi la norma appare discriminatoria nei confronti dei professionisti che, con riferimento ai tributi locali non versati, hanno ricevuto la notifica di una o più cartelle di pagamento in quanto la riscossione dei predetti tributi è affidata a Agenzia Entrate riscossione. Solo in questo caso scatterebbe prima il “blocco” del pagamento e poi la compensazione con le imposte iscritte a ruolo.

Il pregiudizio del diritto alla difesa. Non esiste alcuno strumento giuridico che in concreto possa essere utilizzato per opporsi alla compensazione anche se per qualsiasi motivo le cartelle notificate risultassero errate. La nuova disposizione, applicabile esclusivamente nei confronti dei professionisti (non nei confronti delle imprese), pregiudica il diritto di difesa. Infatti, mentre con riferimento a quanto previsto al comma 1 dell’art. 48 – bis citato, è possibile impugnare l’atto di pignoramento presso terzi, la compensazione tra le somme iscritte a ruolo e il credito vantato dal professionista verso la PA viene effettuata senza la notifica di alcun atto nei confronti del professionista che nella sostanza viene privato di qualsiasi diritto alla difesa anche laddove il professionista venisse a conoscenza delle somme iscritte a ruolo a seguito della richiesta di un estratto ruolo che nella maggior parte dei casi non costituisce un atto impugnabile. 

“Ci troviamo di fronte a un provvedimento iniquo che penalizza gravemente ed esclusivamente gli esercenti arti e professioni. Di fronte a questa palese violazione del principio di uguaglianza e del diritto al compenso per il proprio sostentamento, la posizione della Federazione non può ammettere deroghe, la norma va abrogata” dichiara infine, la Presidente Fioroni. 

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