L’ISCRO, l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i professionisti con partita Iva iscritti alla Gestione separata INPS è stata resa strutturale nel corso dell’ultima legge di Bilancio che ne ha modificato i requisiti di accesso ampliando la platea dei beneficiari.
Tra le modifiche intervenute, si ricorda l’aumento del limite del reddito dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda (non superiore a 12 mila euro, in precedenza si prevedeva che non superasse gli 8.145 euro), nonché la modifica dei requisiti temporali legati all’apertura della partita Iva, se infatti in precedenza tra i requisiti di accesso per la fruizione dell’Indennità era richiesto che la partita Iva fosse stata aperta da almeno 4 anni, con le modifiche intervenute nell’ultima legge di Bilancio è stato previsto che tale requisito venga ridotto a 3 anni.
Una misura potenzialmente fondamentale per tutti i professionisti, in grado di offrire un sostegno concreto in un periodo legato da grande instabilità in tema di lavoro.
Tuttavia, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per definire i criteri e le modalità dell’aggiornamento professionale, condizionante l’erogazione l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, ancora non è stato emanato (dal 2021 e fino 2023 durante la fase sperimentale, era previsto che la indennità fosse invece “accompagnata” dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale).
Un decreto pertanto atteso da migliaia di professionisti, “ Ci auguriamo che presto possa essere adottato il decreto attuativo utile all’erogazione dell’ISCRO e che presto le associazioni legge 4/2013 siano convocate per discutere sul tema della formazione necessaria per i professionisti” afferma Anna Rita Fioroni Presidente di Confcommercio Professioni.
Un breve riepilogo sull’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)
L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) per i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva iscritti alla Gestione separata INPS, è stata istituita in via sperimentale nel 2021 ed è stata resa strutturale dalla legge di Bilancio 2024.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla misura, la legge di Bilancio 2024 ha previsto un’aliquota di contribuzione aggiuntiva da versare da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS pari a 0,35 punti percentuali (art. 1, comma 154), una contribuzione aggiuntiva inferiore rispetto allo 0,51 per cento previsto nella fase sperimentale per il 2022 e 2023.
Requisiti per l’accesso
Per richiedere l’ISCRO, i beneficiari devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione
c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all’anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Importo e durata
La misura è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato all’Agenzia delle entrate, per un importo compreso tra 250 e 800 euro al mese.
La domanda deve essere presentata in via telematica all’INPS, entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione.
Spetta a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Viene erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
La prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.
La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’ Indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.
Infine, l’erogazione dell’ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale al contrario di quanto era previsto precedentemente, ovvero che l’indennità fosse invece “accompagnata” dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.
I criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024 (1 gennaio 2024).