Lo Statuto

Confcommercio Professioni


Statuto Approvato dall’Assemblea del 27 Giugno 2023

Articolo 1

Denominazione ed ambiti di rappresentanza

1. È costituita la Federazione del Settore delle Professioni- Confcommercio –Imprese per l’Italia- di seguito denominata Confcommercio Professioni che costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale dei professionisti che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’articolo 13 dello Statuto confederale. 

  • Confcommercio Professioni è Associazione libera, volontaria, democratica, senza fini di lucro e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
  • Confcommercio Professioni aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
  • Confcommercio Professioni si impegna, altresì, ad accettare:
  • le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’articolo 41 dello Statuto confederale;
  • le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento,  previste agli articoli 19, 20 e 21 dello Statuto confederale;
  • il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
  • le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e/o del relativo logo confederale.
  • Confcommercio Professioni si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
  • Confcommercio Professioni ha sede in Roma ed ha durata illimitata.
  • Confcommercio Professioni  adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema associativo.

Articolo 2

Principi e valori ispiratori

Confcommercio Professioni informa il proprio Statuto ai princìpi di cui all’articolo 5 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia“.

Articolo 3

Scopi e funzioni

  1. Confcommercio Professioni:
  2. in conformità agli interessi generali del terziario e delle professioni,
  3. nel rispetto dell’indipendenza decisionale e operativa delle Associazioni Nazionali aderenti sui problemi di specifica competenza,
  4. in armonia con le linee generali d’azione di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e con le esigenze di coordinamento con le altre componenti del sistema,

ha per scopi:

  1. la valorizzazione dell’immagine del terziario e  delle  professioni in Italia e all’estero;
  2. l’esame, la trattazione e la risoluzione – anche attraverso l’individuazione, da parte dei suoi Organi, di specifiche aree di attività – delle tematiche e dei problemi che, direttamente o indirettamente, presentano interesse comune per le generalità degli Associati;
  3. la rappresentanza dei professionisti, ad esclusione di coloro che esercitano la professione in forma di lavoro dipendente, nei limiti del presente Statuto, nei confronti di istituzioni, amministrazioni e organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, sia regionali, che nazionali, europee ed internazionali;
  4. lo svolgimento, conformemente alle competenze ad essa attribuite nell’ambito del sistema confederale,  e utilizzando principalmente le competenze e le professionalità presenti in ambito confederale e nelle singole Associazioni, delle seguenti funzioni:
    1. tutelare gli interessi del settore delle professioni sul piano economico, giuridico-amministrativo, tecnico, sindacale, della formazione e delle relazioni esterne;
    1. effettuare attività di relazioni istituzionali, finalizzate alla promozione, valorizzazione e tutela dell’immagine delle professioni in Italia e all’estero;
    1. effettuare attività di comunicazione istituzionale a supporto delle relazioni su tematiche trasversali condivise, a tutela degli interessi comuni;
    1. assicurare, in situazioni di particolare necessità e/o urgenza, e a seguito di espressa richiesta, appoggio per problemi specifici di singole professioni, riconducibili ad Associati, comunque nel rispetto degli interessi degli altri Associati;
    1. attuare il coordinamento e lo sviluppo del sistema di promozione commerciale relativo al settore delle professioni;
    1. provvedere al coordinamento dell’internazionalizzazione svolgendo anche attività di promozione a favore anche di singole categorie di professionisti associati pur nel rispetto dell’autonomia che resta di competenza delle singole Associazioni aderenti;
    1. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali di generale interesse del settore delle professioni;
    1. provvedere all’informazione e all’assistenza degli Associati relativamente ai temi trasversali condivisi approvati dall’Assemblea;
    1. partecipare, su delibera dell’Assemblea, ad enti e società che svolgono attività, anche di carattere imprenditoriale, strumentali allo scopo e alle attività di cui sopra;
    1. promuovere e favorire la realizzazione di protocolli d’intesa tra le Associazioni/Federazioni Nazionali delle Professioni e le Associazioni Territoriali di “Confcommercio- Imprese per l’Italia” coordinandone l’attuazione.
  5. Confcommercio Professioni, in quanto Federazione di settore prevista dallo Statuto di “Confcommercio- Imprese per l’Italia”, acquisisce il ruolo di Federazione Nazionale di settore e, quale componente del sistema confederale, abbina il logo di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” alla denominazione Confcommercio Professioni.
  6. Confcommercio Professioni persegue le proprie finalità e svolge la propria attività mantenendo la propria indipendenza ed ispirando i propri comportamenti al Codice Etico di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

Articolo 4

Soci

  1. Sono Soci di Confcommercio Professioni le Associazioni/Federazioni Nazionali delle Professioni  non organizzate in ordini o collegi, sulla base della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le Associazioni di rappresentanza delle Professioni organizzate in ordini o collegi e di quelle regolamentate, che partecipano alla sua costituzione ovvero vi aderiscono successivamente, con le modalità di cui al successivo articolo 5.
  2. E’ consentita l’adesione di più Associazioni Nazionali in rappresentanza dello stesso tipo di professionisti. In questo caso, tali Organizzazioni costituiscono un Comitato per la rappresentanza unitaria della professione.
  3. Sono altresì socie le Organizzazioni Territoriali di Professionisti denominate “Confcommercio Professioni Territoriali” allorchè costituite secondo quanto previsto al successivo art. 8
  4. I soci hanno completa autonomia economica e finanziaria nei confronti di Confcommercio Professioni, che ristorna,  se del caso, a ciascun socio le quote Contrin – Contributo Interassociativo – di competenza liquidate da “Confcommercio- Imprese per l’Italia”.
  5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l’adesione a Confcommercio Professioni o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio Professioni, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
  6. I Gruppi dei professionisti all’interno delle Confcommercio territoriali non ancora costituiti in forma di Confcommercio Professioni Territoriali, o la singola Associazione di Professionisti aderente all’Associazione Territoriale partecipa alla vita associativa di Confcommercio Professioni secondo le modalità previste dal successivo art. 20 del presente Statuto.

Articolo 5

Adesione modalità e condizioni

  1. Per aderire a Confcommercio Professioni, le Organizzazioni interessate devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante. Sulla domanda delibera il Consiglio di Confcommercio Professioni entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
  2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
  3. Contro la delibera del Consiglio  è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
  4. L’adesione a Confcommercio Professioni decorre dal giorno successivo a quello di accettazione della domanda di adesione e impegna il Socio fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di accettazione. In seguito l’adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, qualora il socio non presenti le proprie dimissioni, come previsto al successivo art. 7, e salvi i casi di cessazione di cui allo stesso articolo.

Articolo 6

Contributi

  1. I soci sono tenuti a corrispondere a Confcommercio Professioni i contributi stabiliti dall’Assemblea, nella misura e con le modalità fissate dalla stessa.
  2. Confcommercio Professioni ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura dei soci nei suoi riguardi, con crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la stessa Confcommercio Professioni.
  3. I soci non in regola con il pagamento dei contributi, in corso e/o pregressi, e che comunque si trovino in posizione debitoria nei confronti di Confcommercio Professioni  non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
  4. Il Presidente di Confcommercio Professioni, sentito il Consiglio, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Articolo 7

Esclusione e recesso

  1. La qualità di socio si perde:
  2. per lo scioglimento di Confcommercio Professioni;
  3. per recesso;
  4.   per esclusione, in seguito alla deliberazione del Consiglio, per gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale della Confederazione o di Confcommercio Professioni, per violazione delle norme del presente Statuto, per comportamenti tendenti a ledere il prestigio e l’onorabilità della stessa Confcommercio Professioni, ovvero su proposta del delegato;
  5. per esclusione, in seguito alla deliberazione del Consiglio, in seguito al mancato pagamento dei contributi, nei termini previsti.
  6. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio a mezzo raccomandata a.r. e diventa efficace, nei confronti di Confcommercio Professioni e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data della comunicazione.
  7. Il recesso non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi e per l’intero anno in corso dovuti a Confcommercio Professioni.
  8. Contro il provvedimento di esclusione di cui alle lettere c) e d) il socio può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, che delibera entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
  9. Il recesso e l’esclusione non estinguono i debiti e gli eventuali crediti nei confronti di Confcommercio Professioni.
  10. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 8

     Le Confcommercio Professioni Territoriali

  1. Le Confcommercio Professioni Territoriali sono costituite in alternativa da coordinamenti di:

a) minimo 2 strutture organizzative di professionisti, di cui almeno una corrispondente ad un’associazione nazionale di Confcommercio professioni, costituite ciascuna presso la medesima Associazione Territoriale di “Confcommercio- Imprese per l’Italia;

b) almeno 2 Associazioni corrispondenti alle Associazioni /Federazioni Nazionali di Professionisti di riferimento, realizzati presso un’Associazione Territoriale di “Confcommercio- Imprese per l’Italia”.

  • Le Confcommercio Professioni territoriali non possono essere costituite da Associazioni/Federazioni nazionali di professionisti che non aderiscono a Confcommercio Professioni nazionale.
  • Le  Confcommercio Professioni Territoriali eleggono democraticamente, in modo da garantire una adeguata rappresentanza dei vari comparti di attività, i rispettivi Organi ed un Presidente che le rappresenta nei confronti delle Associazioni Territoriali di Confcommercio e nei confronti di Confcommercio Professioni.
  • Il funzionamento delle Confcommercio Professioni Territoriali è disciplinato  da un regolamento o da uno statuto in linea con lo statuto della Federazione di Settore Nazionale e con lo statuto dell’Associazione Territoriale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
  • Esse si riuniscono, su convocazione del Presidente, per affrontare le tematiche specifiche dei professionisti legate al territorio.
  • La costituzione di Confcommercio Professioni Territoriali è facoltativa e lasciata alla libera valutazione delle Associazioni Territoriali di “Confcommercio-imprese per l’Italia” che decidono in piena autonomia, in relazione alle caratteristiche specifiche del contesto associativo e territoriale, economico e sindacale.

Articolo 9

       Le Confcommercio Professioni Regionali

1. Le Confcommercio Professioni Territoriali di una stessa regione possono costituire una Confcommercio Professioni Regionale nell’ambito delle Unioni Regionali di Confcommercio.

  • Ove costituite, fanno parte delle Confcommercio Professioni Regionali i Presidenti pro tempore, o loro delegati, delle Confcommercio Professioni Territoriali associate alla Federazione Nazionale di Settore.
  • Il funzionamento delle stesse è disciplinato da uno statuto/regolamento in linea con lo statuto di Confcommercio Professioni.

Articolo 10

Gruppo Giovani in Confcommercio Professioni

1.   In seno a Confcommercio Professioni, può costituirsi il Gruppo Giovani composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.

2.   Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Confcommercio Professioni, conformemente al disposto dell’articolo 15 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

3.   Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti al settore del lavoro autonomo professionale giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e Confcommercio Professioni. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio Professioni, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi della Federazione.

Articolo 11

Gruppo Terziario Donna in Confcommercio Professioni

1.   In seno a Confcommercio Professioni, può costituirsi il Gruppo Terziario Donna composto dalle professioniste associate.

2.   Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Confcommercio Professioni, conformemente al disposto dell’articolo 16 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

3.   Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti al settore del lavoro autonomo professionale femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e Confcommercio Professioni. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio Professioni, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi della Federazione.

Articolo 12

Incompatibilità

1. Presso Confcommercio Professioni la carica di Presidente, Vice Presidente, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata dell’Assemblea, esclusivamente per i soggetti già membri del Consiglio, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.

3. L’incompatibilità di cui al precedente comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Segretario Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio Professioni.

4. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a Confcommercio Professioni.

Articolo 13

 Organi

1.   Gli Organi di Confcommercio Professioni sono:

  • l’Assemblea
  • il Consiglio;
  • il Presidente;
  • La Consulta del Territorio;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.
    • Tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
    • Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Viene comunque considerata come ricoperta per l’intera durata la carica rivestita per un tempo superiore alla metà del mandato.
    • Ai fini della composizione degli Organi previsti dal presente statuto, è legale rappresentante di un socio il Presidente ovvero altro componente di un organo deliberante allo scopo delegato dal Presidente, che non rivesta, nella propria Associazione, il ruolo di Direttore.
    • Ai fini della composizione degli Organi non vi è incompatibilità in caso di coincidenza  tra la carica di Presidente di un’Associazione/Federazione Nazionale di Professionisti e la carica di Presidente della Confcommercio Professioni Territoriale, ma in caso di elezione nel Consiglio questa avviene solo con riferimento ad una delle due cariche.
    • I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di  Confcommercio Professioni sono professionisti che fanno parte del sistema associativo della Federazione di Settore, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio Professioni. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
    • Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai princìpi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

Articolo 14

Assemblea: composizione e assegnazione voti

  1. L’assemblea è composta dai legali rappresentanti dei soci.
  2. Ai fini dell’assegnazione dei voti in Assemblea, in ragione dei contributi dovuti e corrisposti a Confcommercio Professioni per l’esercizio precedente la data di convocazione della riunione, ai legali rappresentanti delle Associazioni/Federazioni Nazionali di Professionisti e delle Confcommercio Professioni Territoriali spetta un voto ciascuno.

Articolo 15

Assemblea: competenze

  1. L’Assemblea, in seduta ordinaria:
  1.  elegge, a scrutinio segreto:
  2. 35 componenti del Consiglio, di cui un massimo di 10 espressione delle Confcommercio Professioni Territoriali ;
  3. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  4. il Collegio dei Probiviri.
  5. stabilisce le linee di politica, sindacale e generale di Confcommercio Professioni;
  6. approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Segretario Generale attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
  7. delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l’accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
  8. approva, entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno successivo, inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
  9. approva la misura dei contributi di cui al precedente articolo 6, nonché le modalità di riscossione degli stessi
  10. L’Assemblea, in seduta straordinaria, con le modalità di cui al successivo articolo 16:
    1. delibera sulle modifiche statutarie;
    1. delibera sullo scioglimento di Confcommercio Professioni.

 3. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, Confcommercio Professioni si impegna alla certificazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi settoriali, già approvato dall’Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Articolo 16

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

  1. L’Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente.
  2. La convocazione dell’Assemblea è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data della riunione.
  3. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bilancio e i documenti annessi.
  4. L’avviso di convocazione può prevedere che l’intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l’esercizio del diritto di voto. L’avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.
  5. L’ Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati per delega i due terzi dei soci; in seconda convocazione è valida quando sia presente un numero di componenti che disponga di almeno il 40 per cento dei voti assembleari. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
  6. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
  7. Se non diversamente disposto dal presente statuto, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente, a meno che l’Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
  8. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti che disponga di almeno i 2/3 dei voti assembleari. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
  9. Per lo scioglimento di Confcommercio Professioni è necessario il voto favorevole di un numero di componenti che disponga di almeno il 75 per cento dei voti assembleari. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge. Lo scioglimento è comunicato con raccomandata a.r. al Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
  10. Un numero di componenti che disponga di almeno 2/3 dei voti assembleari può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell’Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell’Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Articolo 17

Consiglio: composizione e assegnazione voti

  1. Il Consiglio è composto:
  2. dal Presidente;
  3. Da 35 membri eletti dall’Assemblea;
  4. Da  eventuali ulteriori 5 membri cooptati su proposta del Presidente.
  5. A ciascun membro spetta un voto. Non sono ammesse deleghe.

Articolo 18

Consiglio: competenze

1.   Il Consiglio:

  1. Elegge il Presidente:
  2. determina le direttive di azione di Confcommercio Professioni in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’assemblea;

c) predispone, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d) predispone, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, e propone alla stessa la misura dei contributi di cui al precedente articolo 6, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

e) nomina e revoca su proposta del Presidente, il Segretario Generale, attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione e ne stabilisce gli emolumenti;

f) delibera, su proposta del Presidente, la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico che ha il compito di supportare Confcommercio Professioni negli specifici ambiti tecnici riguardanti le professioni rappresentate;

g) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni, organismi in genere;

h) delibera in merito ad ogni Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;

i) esercita ogni altra funzione non demandata all’Assemblea.

Articolo 19

Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

  1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno quattro volte l’anno.
  2. Il Consiglio è, altresì, convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, da almeno 15 componenti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento entro i successivi 30 giorni.
  3. La convocazione è effettuata dal Presidente per iscritto, anche a mezzo  posta elettronica, da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data della riunione. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
  4. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. La presenza di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
  5. L’avviso di convocazione può prevedere che l’intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l’esercizio del diritto di voto. L’avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.
  6. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

Articolo 20

                                                        Consulta del Territorio

  1. La Consulta del Territorio è composta da un rappresentante per ciascuna Confcommercio territoriale presso la quale è presente solo un ’Associazione o un Gruppo locale di Professionisti che non abbia dato vita ad una struttura organizzativa.
  2. La Consulta del Territorio è presieduta dal Presidente di Confcommercio Professioni. La  Consulta del territorio si riunisce, su convocazione del Presidente, per affrontare le tematiche specifiche dei professionisti legate al territorio.
  3. L’avviso di convocazione può prevedere che l’intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l’esercizio del diritto di voto. L’avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica

Articolo 21

Presidente

  1. Il Presidente è eletto tra i legali rappresentanti delle Associazioni socie componenti l’Assemblea
  2. Può altresì essere eletto alla carica di Presidente un professionista iscritto ad una Associazione/Federazione Nazionale delle Professioni o ad una Confcommercio professioni territoriale.
  3. Il Presidente rappresenta Confcommercio Professioni ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma, che può delegare.
  4. Il Presidente:
  5. ha la gestione ordinaria di Confcommercio Professioni, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi ed al coordinamento delle attività associative;
  6. nomina, tra i componenti del Consiglio, da 2 a 6 Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
  7. su proposta del Segretario Generale, approva l’ordinamento degli uffici;
  8. può conferire  incarichi o deleghe specificandone gli eventuali limiti;
  9. ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
  10. può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  11. esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

5.   In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione del Consiglio, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, per l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22

Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

2. In alternativa ad un organo collegiale, le funzioni del Collegio dei Revisori possono essere svolte da un Revisore Unico iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, quale organo monocratico.

3. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, o del Revisore Unico, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

4. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, o del Revisore Unico, è incompatibile con la carica di componente elettivo di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

Articolo 23

Collegio dei Probiviri

1.   Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2.   Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

3.   La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente elettivo di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4.   Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5.   Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6.   Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7.   Il Collegio dei Probiviri costituito presso Confcommercio Professioni:

  1. delibera sulle controversie tra i soci di Confcommercio Professioni circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a Confcommercio Professioni e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;
  2. esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di Confcommercio Professioni.

                                                               Articolo 24

Coordinamenti delle Professioni non organizzate  e delle Professioni Organizzate in Ordini o Collegi

  1. I coordinamenti sono articolazioni funzionali dell’Assemblea costituiti per facilitare l’individuazione, il confronto , il dibattito e l’elaborazione di proposte e posizioni di interesse comune di ciascuna delle due aree professionali.
  2. Il Coordinamento delle Associazioni delle Professioni non Organizzate è inoltre costituito in ottemperanza e per  le finalità espresse nell’art. 3 della legge n. 4/2013.
  3. Le riunioni dei Coordinamenti sono convocate, almeno 3 volte l’anno, dal Presidente di Confcommercio Professioni.

Articolo 25

Arbitrato

1.   Le controversie tra soci e Confcommercio Professioni sono conferite ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del presente statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Roma.

2.   Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.

3.   Tutti gli Arbitri di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.

4.   Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Articolo 26

Segretario Generale

1.   Il Segretario Generale è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

2.   Il Segretario Generale:

  1. coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;
  2. è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
  3. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori dei Coordinamenti e  di Commissioni e Comitati;
  4. è il capo del personale e sovrintende agli uffici di Confcommercio Professioni, assicurando il loro buon funzionamento;
  5. coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di Confcommercio Professioni;
  6. assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
  7. può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  8. vigila sul rispetto del presente Statuto da parte dei livelli del sistema associativo;
  9. dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dai competenti Organi;
  10. assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.

3.   L’incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Articolo 27

Amministrazione e gestione finanziaria

  1. Le entrate sono costituite;
  2. dai contributi a carico dei soci e da ogni altra forma di finanziamento;
  3. dai contributi confederali e dalle erogazioni dei Fondi istituiti ai sensi degli articoli 13, comma 13, e 19 dello Statuto confederale;
  4. dalle erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a Confcommercio Professioni;
  5. da ogni bene lasciato in eredità o legato;
  6. da ogni provento derivante dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
  7. da ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di Confcommercio Professioni;
  8. dalle entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
  9. É fatto divieto a Confcommercio Professioni di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
  10. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Articolo 28

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 29

Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Articolo 30

Norme transitorie

  1. Le modifiche riguardanti la composizione dell’Assemblea e del Consiglio entreranno in vigore in occasione del primo rinnovo degli Organi successivo alla data di approvazione del presente statuto.
  2. Qualora nel corso delle prime elezioni successive alla data di approvazione del presente Statuto il Consiglio non risulti completo nella sua composizione, così come prevista dall’art. 15, comma 1, lettera a) dello Statuto stesso, sarà necessario in un momento successivo procedere a nuove elezioni per l’integrazione del numero di componenti eventualmente mancanti

3.  Le Associazioni o Gruppi locali di professionisti già costituite alla data di approvazione del presente statuto possono modificare ed adeguare le proprie strutture organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del presente statuto, entro 90 giorni dalla data della sua approvazione.



Scarica il Regolamento Elettorale


Scarica qui lo Statuto precedente

(ancora in vigore per quanto riguarda composizione Assemblea e Consiglio, fino al prossimo rinnovo degli organi associativi)

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