Compensi professionali nei confronti della pubblica amministrazione e riscossione coattiva – La nuova disciplina dell’art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973 introdotta dalla legge di Bilancio 2026

Premessa

Con la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), il legislatore è intervenuto sull’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, introducendo il nuovo comma 1-ter, destinato a incidere in modo selettivo sulla posizione degli esercenti arti e professioni che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione si inserisce nel più ampio quadro degli strumenti di rafforzamento della riscossione coattiva, perseguendo l’obiettivo di anticipare e semplificare il soddisfacimento del credito erariale attraverso l’intercettazione dei compensi professionali maturati verso enti pubblici. L’efficacia della norma è espressamente differita ai pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026.

  1. Il funzionamento del sistema prima della riforma

Prima dell’intervento normativo, l’articolo 48-bis prevedeva un meccanismo di controllo limitato ai pagamenti pubblici di importo superiore a 5.000 euro. Solo in tali casi l’amministrazione era tenuta a verificare, tramite il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’eventuale presenza di debiti iscritti a ruolo, purché:

  • scaduti;
  • di ammontare almeno pari alla soglia di legge.

In presenza di un esito positivo, il pagamento non veniva automaticamente riversato all’agente della riscossione, ma semplicemente sospeso, lasciando a quest’ultimo l’onere di attivare la procedura di pignoramento presso terzi, secondo le regole speciali di cui agli articoli 72-bis e seguenti del D.P.R. n. 602/1973.

Il sistema, pur accelerato rispetto alla procedura ordinaria civile, conservava comunque una scansione procedimentale che consentiva al debitore di venire a conoscenza dell’azione esecutiva e di reagire nelle forme previste dall’ordinamento.

  1. La disciplina speciale introdotta per i professionisti

Il nuovo comma 1-ter segna una netta discontinuità rispetto all’impianto precedente. Per i soli professionisti, e per i soli pagamenti legati alla Pubblica amministrazione di importo inferiore a 5000 euro.

 infatti, la verifica ex articolo 48-bis diviene:

  • generalizzata, poiché prescinde dall’importo del compenso;
  • rafforzata, in quanto rileva qualsiasi debito scaduto, anche di entità minima;
  • automatica negli effetti, poiché conduce direttamente al pagamento in favore dell’agente della riscossione.

La pubblica amministrazione, una volta accertata l’esistenza di carichi pendenti, non è più chiamata a sospendere il pagamento, ma deve destinare le somme dovute prioritariamente all’estinzione del debito iscritto a ruolo, nei limiti della capienza del credito professionale. Solo l’eventuale residuo viene corrisposto al professionista.

La norma trova applicazione anche con riferimento agli onorari liquidati per il patrocinio a spese dello Stato.

  1. Natura sostanziale del meccanismo e differenze rispetto al pignoramento

Sotto il profilo sostanziale, il nuovo assetto realizza una forma di prelievo coattivo diretto sul credito professionale, che opera senza la necessità di un atto formale di pignoramento presso terzi.

Viene così superata la sequenza tipica della riscossione esecutiva, in quanto:

  • non vi è notifica di un ordine di pagamento;
  • non decorre alcun termine per l’adempimento spontaneo;
  • non si apre uno spazio procedimentale per l’interlocuzione del debitore.

Il risultato è un meccanismo che, pur non qualificato espressamente come pignoramento, produce effetti sostanzialmente equivalenti, ma in assenza delle garanzie difensive normalmente connesse all’azione esecutiva.

  1. Ricadute pratiche e cautele consigliabili

Sul piano operativo, la disposizione produce un effetto dirompente: ogni credito professionale verso la pubblica amministrazione di importo inferiore a 5000 euro,  diviene potenzialmente vulnerabile, indipendentemente dal suo importo.

In questo contesto, assume particolare importanza un’attività preventiva di verifica della propria posizione debitoria. In mancanza di interventi correttivi, appare prudente che il professionista:

  • richieda periodicamente l’estratto di ruolo;
  • verifichi l’esistenza di carichi pendenti non conosciuti;
  • proceda, ove necessario, all’immediata impugnazione delle cartelle non notificate e ritenute illegittime, al fine di neutralizzare il rischio di trattenuta automatica dei compensi.

La norma, infatti, non distingue tra debiti contestati e debiti pacifici, né consente margini di intervento al momento del pagamento, rendendo essenziale un controllo anticipato della propria posizione nei confronti dell’agente della riscossione.

“La modifica  apportata dalle Legge di bilancio con l’emendamento approvato e’ migliorativa rispetto alla norma come era stata approvata in cdm (che prevedeva una prova di fedeltà fiscale impossibile a carico del professionista) – dichiara la Presidente di Confcommercio Professioni, Anna Rita Fioroni che aggiunge – purtroppo il blocco sotto i 5000 euro di compensi in caso di cartelle scadute per qualsiasi importo rappresenta un’innovazione che riguarderà solo i professionisti e potrebbe creare difficoltà  soprattutto a chi ha redditi più bassi. Ci auguriamo che si possano trovare soluzioni migliorative».

Sull’argomento trattato si rimanda altresì, all’articolo pubblicato durante la discussione parlamentare avvenuta in relazione all’approvazione dell’ultima Legge di Bilancio.

Legge di Bilancio 2026 e compensi ai professionisti – Professioni Confcommercio

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