Iscrizione all’Albo CTU: pubblicato il Decreto che disciplina l’iscrizione anche per i professionisti non organizzati in ordini o collegi

Riconosciuto il ruolo delle Associazioni professionali iscritte all’elenco del MIMIT ai sensi della legge 4/2013

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2023 (vedi link) il testo del Decreto del Ministero della Giustizia n. 109 del 04/08/2023 che regolamenta  l’accesso e il mantenimento dell’iscrizione nell’albo dei CTU per tutti i professionisti, che possono svolgere attività di consulenza in Tribunale ed intendono iscriversi all’albo dei consulenti tecnici.

In particolare, il provvedimento prevede anche l’iscrizione dei professionisti non organizzati in ordini e collegi, e riconosce il ruolo svolto dalle Associazioni professionali, ai sensi della legge n. 4 del 2013, che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale e sono iscritte all’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del made in Italy.

In via generale, Il decreto individua le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione (allegato A del provvedimento, vedi link), i contenuti dell’albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo e i contenuti dell’elenco (art. 2).

Nello specifico, per quanto riguarda i requisiti per l’iscrizione, il provvedimento (art. 4, comma 1, lettera a) e comma 2) prevede, tra gli altri, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, che il professionista debba essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

In riferimento agli obblighi di formazione continua (art. 4, comma 1 , lettera b) e comma 3) per le professioni non organizzate in ordini o collegi, sono quelli previsti dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013, alla quale è iscritto l’aspirante.

Con riferimento al requisito della speciale competenza tecnica è invece riconosciuto quando l’attività professionale e’ stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo (art. 4, comma 1, lett. d) e comma 4). In mancanza, quando ricorrono due delle seguenti circostanze: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purchè l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche; c)conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato (art.4, comma 5)

Per quanto riguarda le domande di iscrizione (che possono essere presentate tra il 1 marzo e il 30 aprile e tra il 1 settembre e il 31 ottobre di ciascun anno), l’aspirante deve anche indicare mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità, l’ordine, il collegio, l’associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui e’ iscritto (art. 5).

Il provvedimento dispone per coloro che alla data di entrata in vigore del  decreto siano già  iscritti  all’albo, il mantenimento dell’iscrizione, tramite domanda di conferma. Costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione, lo svolgimento continuativo dell’attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall’ordine, collegio o associazione cui si è iscritti (art. 6). Possono inoltre chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all’istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni, i  titoli  e  i documenti utili  a  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  previsti (art. 10).

Un provvedimento del Responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero  della Giustizia stabilirà, entro 6 mesi dall’entrata a in vigore dello stesso regolamento, le specifiche tecniche per la formazione, la tenuta ed il costante aggiornamento in modalità informatica degli albi e dell’elenco (art. 8).

Leggi il provvedimento (link)

Per un approfondimento, leggi la legge 4/2013 e consulta l’elenco delle Associazioni di professionisti sul sito del Mimit

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