Al processo di normazione ha contributo anche il CONPEF assieme a Confcommercio Professioni
L’attività di normazione nel campo delle professioni non regolamentate negli anni ha prodotto un consistente corpus normativo che ora si è esteso anche alla figura del Criminalista. E’ stata, infatti, pubblicata sul sito di UNI – Ente Italiano di Normazione, la norma UNI 11822:2021 “Attività professionali non regolamentate – Criminalista – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”.
Grazie all’iniziativa intrapresa dal Coordinamento Nazionale Periti ed Esperti Forensi – CONPEF e all’intervento di Confcommercio Professioni, la norma UNI definisce i requisiti relativi all’attività professionale del Criminalista, un esperto che si avvale di metodi scientifici e tecnologici per scoprire l’autore di un delitto attraverso l’analisi della scena del crimine. La norma prevede, in particolare, 10 profili specialistici per la figura professionale.
I profili specialistici previsti per il criminalista sono i seguenti:
- Criminalista – Esperto in Analisi della Scena del Crimine;
- Criminalista – Esperto in Analisi di Traffico Dati Telefonici e Telematici;
- Criminalista – Esperto in Analisi Foniche;
- Criminalista – Esperto in Antropometria e Tratti Somatici;
- Criminalista – Esperto in Balistica;
- Criminalista – Esperto in Dattiloscopia;
- Criminalista – Esperto in Digital Forensics;
- Criminalista – Esperto in Geoarcheologia;
- Criminalista – Esperto in Grafologia Forense;
- Criminalista – Esperto in Trascrizioni.
I requisiti del criminalista sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall’identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) e il Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF).
La professione del Criminalista può trarre consistenti benefici dalla definizione di requisiti condivisi in termini di conoscenze, abilità e competenze ai sensi della Legge 4/2013. Questi benefici si possono sostanziare in una maggiore certezza e garanzia nei confronti del mercato e dei consumatori finali, in una migliore riconoscibilità dei singoli professionisti e della loro qualità professionale e, non ultimo, in un utile strumento di complementarietà tra la normazione tecnica volontaria e il settore cogente.