Accolte parzialmente dal Senato le osservazioni di Confcommercio Professioni.
Per Confcommercio Professioni, che aveva presentato una memoria al Senato, gli schemi di intese preliminari tra Governo e Regioni contrastano con la Costituzione.
La Commissione Affari costituzionali e poi l’Assemblea del Senato hanno accolto in parte i rilievi presentati da Confcommercio Professioni in una memoria sugli schemi di intese preliminari tra il Governo della Repubblica Italiana e le Regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, per quanto concerne le funzioni connesse alla materia “professioni”.
“Le risoluzioni approvate dal Senato – afferma Anna Rita Fioroni, Presidente di Confcommercio Professioni – accolgono in parte i nostri rilievi impegnando il Governo ad un’ampia e complessa attività istruttoria nell’esercizio della quale ci auguriamo vengano prese in considerazione le criticità finora evidenziate”.
Le intese in particolare prevedono agli articoli 7-9 una disciplina volta alla attribuzione di “funzioni normative e amministrative finalizzata a disciplinare professioni di rilievo regionale”.
“Confcommercio Professioni – dichiara la Presidente Anna Rita Fioroni – ha rilevato gravi criticità in particolare per quanto riguarda le professioni denominate di rilievo regionale. Contiamo che gli schemi di intesa possano essere oggetto degli opportuni adeguamenti in conformità alla normativa vigente ed in particolare alla Legge n. 4/2013″.
Le osservazioni portate in Commissione Affari Costituzionali – secondo Confcommercio Professioni – dimostrano l’illegittimità costituzionale delle soluzioni proposte sull’attribuzione alle regioni citate di un potere di riconoscimento di “professioni di rilievo regionale”, in forza della irragionevolezza della stessa definizione di “professioni di rilevo regionale”. Secondo l’articolo 7 degli schemi, le “professioni di rilievo regionale” includerebbero sia le professioni non organizzate (Legge 4/2013) sia attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio con specificità territoriali.Tuttavia, la normativa regionale non potrebbe intervenire su attività già regolate da leggi statali, creando un paradosso e una contraddizione logica che rende la definizione incostituzionale.
Appare, inoltre, inadeguato l’impianto normativo proposto che non assicura i principi di tutela della concorrenza e di garanzia dei diritti dei consumatori ad un livello pari o più elevato di quello assicurato dall’assetto vigente con particolare riferimento alla Legge n.4 del 2013. La Corte costituzionale ha più volte ribadito, infatti, che la creazione di nuove figure professionali è riservata allo Stato, mentre le Regioni possono disciplinare solo aspetti collegati alla realtà locale.Il trasferimento di funzioni in materia di professioni è soggetto a uno scrutinio molto rigoroso, soprattutto per garantire la già citata tutela della concorrenza e dei diritti dei consumatori. La Legge 4/2013 ha ormai trovato un equilibrio tra questi principi, valorizzando il ruolo delle associazioni professionali e la normativa tecnica UNI.
Gli schemi di intese preliminari tra il Governo italiano e le citate regioni prevedono elenchi regionali e procedure di riconoscimento delle qualifiche che rischiano di essere più restrittive rispetto alla normativa nazionale, soprattutto per i cittadini UE. Un quadro che rischia di favorire frammentazione e disallineamento tra le regioni e il sistema nazionale, nonchè di porre ai margini le associazioni professionali a favore un ruolo preponderante delle amministrazioni regionali, in contrasto con il principio di sussidiarietà orizzontale.
Per fare un esempio pratico, se una regione volesse riconoscere una nuova “professione di rilievo regionale” (ad esempio, una figura legata al turismo locale), secondo gli schemi di intesa dovrebbe istituire un elenco regionale e procedure di riconoscimento. Tuttavia, ciò potrebbe entrare in conflitto con la normativa nazionale e comunitaria, creando incertezza sia per i professionisti sia per i consumatori.
L’esito dell’ultima seduta della Commissione Affari Costituzionali del 14 luglio scorso ha già accolto alcune delle istanze di Confcommercio Professioni. Le risoluzioni approvate, infatti, “impegnano il Governo ad integrare le premesse degli schemi di intesa, nonché l’articolo1 dello schema di intesa in materia di protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, con il riferimento all’articolo 120 della Costituzione, che legittima il Governo a sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria”.
Inoltre la Commissione, sulla base dell’esperienza istruttoria e sulla base delle migliori pratiche europee, ha chiesto al Governo di avviare un’ampia riflessione sugli strumenti istruttori di verifica dell’adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita la funzione, anche valutando eventuali modifiche della disciplina attuale che regola l’Analisi di impatto della regolazione.
Per approfondire l’argomento è consultabile la memoria presentata da Confcommercio Professioni:
OSSERVAZIONI DI CONFCOMMERCIO PROFESSIONI PER COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI SU SCHEMI DI INTESE PRELIMINARI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE REGIONI LOMBARDIA, LIGURIA, PIEMONTE E VENETO PER L’ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE
Di seguito il link per consultare le Risoluzioni approvate
(Doc. XXIV, n. 45) Risoluzione approvata dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria
(Doc. XXIV, n. 46) Risoluzione, approvata dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia
(Doc. XXIV, n. 47) Risoluzione approvata dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte
(Doc. XXIV, n. 48) Risoluzione approvata dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto