Fondo Gasparrini: estendere l’accesso a professionisti per tutto il 2021 e 2022

Ènecessario dare la possibilità anche a lavoratori autonomi e professionisti di accedere all’intervento del Fondo Gasparrini [1] per la sospensione dei mutui prima casa per tutto il 2021 e 2022. Va, infatti, garantita la indispensabile liquidità a queste categorie economiche per il tempo necessario alla ripresa.

Con la conversione in legge del Decreto Ristori, è stato prorogato il termine per avvalersi dei benefici previsti dal Fondo Gasparrini (che consente di agevolare la sospensione temporanea del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa in casi di particolari difficoltà [2]) ma questa proroga non c’è stata per lavoratori autonomi e professionisti.

Per loro, il termine per accedere al Fondo e ai relativi benefici è rimasto al 17 dicembre 2020 come previsto dal Decreto Cura Italia [3]. A partire dal giorno successivo, quindi, chi avesse avuto i requisiti previsti per presentare la domanda, non ha più potuto farlo e non ha, quindi, avuto accesso alla misura. 

La realtà è che i professionisti e in generale gli autonomi, anche in ragione della loro struttura dimensionale e dei mezzi propri con cui svolgono la propria attività, continuano ad essere soggetti ad alto rischio finanziario e si trovano tuttora in profonda difficoltà nel sostenere l’impatto di questa crisi economico-sociale legata all’emergenza COVID19. Le consistenti perdite di fatturato che hanno subìto, assieme alla preclusione dei benefici a carico del fondo, potrebbero arrivare a mettere in pericolo, quindi, anche il loro bene più importante, la casa.

Note

[1] Il Fondo è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge n. 244 del 24/12/2007 (articolo 2, commi 475 e ss.). È prevista la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

[2] Nelle casistiche di temporanea difficoltà economica rientrano la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; la cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; la morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

[3] In occasione dell’emergenza sanitaria da Covid19, il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto legge 18/20020 successivamente convertito in legge 27/2020, e dall’art.12 del decreto legge 23/2020, la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata tra gli altri ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti (ma solo per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge n. 18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

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