Con riferimento al Decreto Ristori, oltre al fatto più grave di tener fuori dal contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 un’ampia parte del mondo del lavoro autonomo professionale, continuano a non essere considerate le specificità di questo settore, con l’effetto che le poche misure prodotte rischiano di essere inefficaci o addirittura inique, a danno dei professionisti:
1) il Decreto ristori all’art. 13 sospende i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati ma purtroppo non lo fa per le scadenze del mese di novembre 2020 anche a beneficio dei lavoratori autonomi e professionisti operanti nei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (professionisti iscritti alla gestione separata Inps per la gran parte).
2) la disposizione prevista all’art. 1, comma 3, stabilisce che il contributo a fondo perduto spetti a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per alcuni settori in cui l’attività professionale risente in particolare della stagionalità e di cicli non regolari di fatturazione, i professionisti potrebbero non aver fatturato nulla nell’aprile 2019 o addirittura aver fatturato più nell’aprile 2020 rispetto all’aprile 2019.
Conseguentemente, può accadere che, anche se il professionista svolge un’attività prevalente rientrante tra quelle con codice ATECO previsto all’allegato 1 del decreto, non ha diritto al contributo (ma magari ha avuto un forte calo di fatturato da gennaio a novembre 2020 e deve continuare a sostenere costi fissi).
Con il Decreto Ristori quater, si pone lo stesso problema con riferimento alla sospensione dei versamenti prevista dall’articolo 2, condizionata all’aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Si continua a confrontare mese con mese ma il periodo è troppo breve per venire incontro alle effettive esigenze di liquidità e si presta ad effetti casuali e addirittura iniqui.
Lo abbiamo ripetuto più volte: va considerato un arco di tempo più lungo come parametro di riferimento per il calo del fatturato (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Ci auguriamo che il nostro appello non rimanga inascoltato.