Il Concordato preventivo biennale

Il CPB: quadro di sintesi 

Il concordato preventivo biennale (CPB) è un istituto introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 nell’ambito della più ampia riforma fiscale in corso e consiste nella possibilità per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, soggetti agli ISA o in regime forfettario, di definire con l’Agenzia delle entrate il reddito imponibile relativo al biennio 2024-2025 (proposta eventualmente rinnovabile per i bienni seguenti).

La definizione del reddito “concordato” avviene tramite l’accettazione, entro il 31 ottobre 2024, da parte del contribuente di una proposta proveniente dall’Amministrazione finanziaria mediante appositi applicativi e software messi a disposizione. 

L’adesione alla proposta implica, in primo luogo, che il reddito “effettivo” prodotto dal contribuente nei due anni oggetto di concordato sarà fiscalmente irrilevante, poiché ai fini dell’assolvimento delle imposte rileverà esclusivamente il reddito “concordato”, indipendentemente che questo risulti di importo superiore o minore al reddito “effettivo”. Il concordato non rileva ai fini dell’IVA.

Il secondo effetto (principale) discendente dal concordato consiste nell’esclusione del contribuente da qualsiasi attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta oggetto di concordato (senza che, tuttavia, sia esclusa la possibilità di essere sottoposti ad accesso, ispezione o verifica per vagliare la corretta applicazione proprio delle regole in materia di CPB).

La validità del concordato è biennale per i contribuenti ISA e il primo biennio che viene in rilievo è il 2024-25. Per i contribuenti “forfettari” l’applicazione è prevista in via sperimentale per la sola annualità 2024.

Per il primo anno di applicazione del CPB, l’accettazione della proposta deve pervenire con la presentazione della dichiarazione dei redditi 2024 – relativa al periodo d’imposta 2023, entro dunque il 31 ottobre 2024.

La legge prevede requisiti di accesso, cause di esclusione e di decadenza dal CPB. 

Il CPB è stato successivamente modificato da diverse disposizioni normative, volte ad incentivarne l’utilizzo.

Con il D.lgs. 5 agosto 2024, n. 108, è stata introdotta la facoltà per i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate di applicare (in luogo delle ordinarie aliquote progressive IRPEF) un’imposta sostitutiva limitatamente alla parte di reddito “concordato” che eccede il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente. L’imposta sostitutiva presenta aliquote differenziate in base al punteggio ISA del contribuente relativo al periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, ovvero:

  • aliquota del 10% per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8;
  • aliquota del 12% per i contribuenti con punteggio ISA pari a 6 o 7;
  • aliquota del 15% per i contribuenti con punteggio ISA pari a 5 o inferiore.

Volendo esemplificare, laddove nell’anno 2023 sia stato dichiarato un reddito imponibile pari a Euro 100.000,00 e il reddito concordato è pari ad Euro 120.000,00, l’imposta sostitutiva si applicherà su Euro 20.000,00. Qualora il reddito effettivo sia pari, ad esempio, ad Euro 150.000,00, sulla parte che eccede il reddito concordato, pari ad Euro 30.000,00, non saranno dovute imposte.

Anche per i contribuenti forfettari è stata introdotta la possibilità di fruire di un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 10%, ridotta ulteriormente al 3% per i contribuenti forfettari che avviano una nuova attività (e che fruiscono della flat tax al 5%).

Con la L. 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del D.L. 9 agosto 2024, n. 186, poi, è stata disposta la riduzione alla metà delle soglie previste per le sanzioni accessorie (ad esempio la sospensione all’esercizio di attività), quando sono irrogate sanzioni per violazioni riferibili ai periodi e ai tributi oggetto di CPB se la proposta non è stata accolta o si è verificata la decadenza dal CPB.

Inoltre, la menzionata legge ha introdotto, su opzione, il cd. “regime di ravvedimento”, tramite cui, versando un’imposta sostitutiva alle imposte sui redditi, relative addizionali e IRAP, è possibile inibire l’attività accertativa per gli anni per gli anni dal 2018 al 2022. 

Aderire o meno al CPB

La scelta di aderire al CPB va valutata caso per caso. In linea di massima, può essere interessante per i forfetari (soprattutto poiché l’accordo dura solo per il 2024 in questo caso), per tutti i professionisti che hanno elementi ragionevolmente sicuri per ritenere che la propria attività professionale sarà in crescita, o quantomeno in linea, nel 2025, o ancora per tutti coloro che intendono beneficiare dello speciale “regime di ravvedimento” per rettificare le criticità degli anni precedenti. Il CPB, insomma, comporta un regime di semplificazione, se non di vero e proprio vantaggio, ma non senza rischi. Perciò si deve consigliare di valutare l’opportunità di accedere consultandosi con i propri professionisti di fiducia.

Si fa presente che il non accettare la proposta di concordato non produce alcuna conseguenza automatica negativa (D.M. 14 giugno 2024), anche se è stato precisato che, in tal caso, il contribuente verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

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